Le edizioni musicali e il contratto editoriale

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Ho osservato una dilagante confusione per ciò che concerne l’argomento delle edizioni musicali. Con questo articolo, vedremo di mettere in luce questo argomento, partendo proprio dalle origini storiche.

L’editoria musicale è una cosa abbastanza antica, pare che affondi le sue radici nel 1800. Inizialmente l’editore musicale era colui che si occupava della pubblicazione degli spartiti musicali, facendone conoscere autori e composizioni.

Con la nascita della discografia e comunque, con l’avanzare del tempo, il mondo degli editori musicali ha ampliato i propri ruoli iniziando  a somigliare sempre più a qualcosa di tipo manageriale. Infatti, in adempimento al tipico ruolo manageriale e rappresentativo dell’opera e dell’artista, l’editore musicale ha lo scopo di collocare sul mercato e far fruttare le composizioni agli autori rappresentati.

Cosa può fare un editore musicale?

  • Può acquisire e tutelare il diritto d’autore
  • Gestisce l’opera musicale
  • Può produrre e vendere qualunque tipo di opera in ogni suo formato
  • Può cedere diritti d’autore ad altri editori musicali

Se un tempo questo ruolo poteva essere considerato una sorta di forma imprenditoriale privata, oggi con l’avvento della discografia, possiamo osservare come sia diventata una parte divisionale dell’industria musicale. Proprio cosi, tra i compartimenti di una multinazionale del disco vi è una sezione “pubblishing (divisione editoriale) e una record company” (divisione discografica). In parole povere, dire editore discografico è come dire casa discografica.

Chiaramente la loro struttura si presenta separata, come una sorta di azienda dentro all’azienda, tuttavia, possiamo osservare che, le due entità operano come meccanismi separati ed autonomi nella gestione della filiera produttiva.

Infatti quando l’emergente si ritrova a firmare il fatidico contratto discografico, questo sarebbe contestualmente seguito da un’altro contratto sulle edizioni, per conto dell’etichetta stessa.

Il diritto Editoriale

Quando un autore cede la propria opera all’editore per delegarne la commercializzazione e la rappresentanza, si dice appunto cessione del diritto d’autore. Normalmente quando l’editore acquisisce l’opera, contestualmente godrà di una serie di diritti, tra i quali:

Diritto di pubblica esecuzione (DEM)

Espresso in ventiquattresimi (24/24 = 100%) fa riferimento alle esecuzioni del brano davanti ad un pubblico. Normalmente il rapporto che intercorre tra autore ed editore è paritario, vale a dire 50 e 50. In questo caso specifico, essendo espresso in ventiquattresimi, il rapporto sarebbe quindi: 12/24 all’autore e 12/24 all’editore.

Diritto fonomeccanico (DRM)

Sempre tutelato dalla SIAE come nel caso del diritto di pubblica esecuzione ed espresso in centesimi, si verifica ogni qualvolta un brano venga inciso su supporto fonografico. In questo caso il rapporto tra editore e autore sarà di un 50% per entrambi le parti.

Diritto di sincronizzazione

Si applica quando un’opera è utilizzata nella cinematografia, in pubblicità e in qualunque altro format televisivo.

Diritto di stampa

Normalmente inteso per testi e spartiti. Trattandosi di un mercato abbastanza compromesso da alti costi di gestione, probabilmente è quello che frutta meno, sia ad autore sia all’editore. Normalmente, il rapporto che regola la distribuzione dell’utile, è del 10% sulla vendita al pubblico che verrebbe riconosciuta all’autore da parte dell’editore.

Altri diritti

Con l’avvento dei nuovi media e con l’introduzione della variabile tecnologica, hanno preso esigenza l’introduzione di nuovi diritti. Se si pensa ad esempio alla musica per cellulari, videogames ecc… possiamo capire il bisogno di regolamentare questi nuovi modi di sfruttamento dell’opera. Normalmente queste tipologie di diritto, vengono volta volta messe in chiaro nel momento della cessione stessa.

Ormai abbiamo parlato di cose freddamente tecniche, se vogliamo… ma il concetto che va compreso e sul quale occorre ragionare, in funzione ai propri obiettivi è il seguente:

Quando l’editore diventa proprietario dell’opera, per benestare dell’autore, lo diventa sul serio! Certo, la paternità rimarrebbe sempre riconosciuta al nostro caro artista, ma perderebbe la facoltà di decidere politiche di commercializzazione e gestione dell’opera.

Ora, la cosa non apparirebbe particolarmente preoccupante, se il giovanotto fosse supportato da una major dotati di serie intenzioni nel promuovere il prodotto. D’altronde chi se ne frega di cedere l’edizione dei propri brani all’editore, se comunque si diventa ricchi e famosi. Ma consideriamo la fine che fanno molti giovanotti che, millantati da prospettive poco realistiche di successo e gloria, si lanciano ciecamente in queste cessioni, per giunta, ignari delle conseguenze… prova a immaginare che pacco sarebbe se vincolassi le tue opere per poi non ricevere una sufficiente spinta dall’etichetta e senza quindi vedere il becco di un quattrino per anni e pur sapendo che non hai più facoltà’ giuridica di disporre liberamente dei tuoi brani???!!!!….

E già! Che bel pacco sarebbe :-)

Il mio consiglio è quello di tenere sempre gli occhi aperti e a seconda del contratto che viene proposto, munirsi sempre di lente d’ingrandimento e notte in bianco per l’audace esplorazione. Insomma, bisogna tutelare i propri interessi. Ricordati che oggi il web offre innumerevoli canali mediatici e che grazie ad essi, è possibile applicare proficue strategie di autoproduzione musicale.

Alla prossima.

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  • Domanda November 07, 2011

    Ciao Giuseppe, volevo chiederti una domanda, mi hanno detto che vorrebbero mettere una mia canzone in una compilation a scopo di beneficenza, a cosa dovrei stare attento in questo caso? Mi hanno detto che i diritti siae restano miei mentre il guadagno dai cd sarà devoluto in beneficenza, però volevo chiederti come comportarmi! Grazie mille!

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